Ag. delle Entrate Circ. n.23/E 29/04/2003
Legge 27 dicembre 2002, n.289 - Sanatorie fiscali - Società di persone, associazioni professionali, imprese familiari e aziende coniugali.
Legge 27 dicembre 2002, n.289 - Sanatorie fiscali - Società di persone, associazioni professionali, imprese familiari e aziende coniugali.
Legge 27 dicembre 2002, n.289 - Sanatorie fiscali - Profili interpretativi emersi nel corso dei convegni organizzati dal Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalle Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate
Rinnovo del secondo biennio economico (con decorrenza dal 1° maggio 2003 al 31 dicembre 2004) - Nuovo impianto classificatorio
Attuazione della direttiva 2001/78/CE relativa all'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche. Pubblicato nella Gazz.Uff. 14 aprile 2003, n.87, S.O. (v. D.Lgs. 163/2006 - Codice dei Contratti pubblici)
Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. (Testo aggiornato con le modifiche introdotte dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112)
attuazione delle direttive 93/104/ce e 2000/34/ce concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (testo coordinato con modifiche ed integrazioni apportate dal d.lgs. 213/2004)
Attuazione della direttiva 2001/51/ce che integra le disposizioni dell’articolo 26 della convenzione applicativa dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985
Semplificazione amministrativa
Risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate a quesiti formulati in occasione del convegno tenutosi a Torino in data 7 marzo 2003. Disposizioni sulle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002, n.289
Risposte ai quesiti formulati dagli ordini professionali. Disposizioni sulle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002, n.289
Chiarimenti in materia di sanatorie fiscali. Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni.
Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (allegato B codice)