TAR Sardegna – Sentenza n. 556 11/06/2011
Articolo 23-bis comma 9 - principio di reciprocità e deroga prime gare"""rticolo 23-"
Articolo 23-bis comma 9 - principio di reciprocità e deroga prime gare"""rticolo 23-"
Relativa al calcolo del periodo di guida giornaliero conformemente al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
Art.9, Dlgs. n. 124/2004 - disciplina mancato godimento/pagamento dei permessi per riduzione orario di lavoro - contrattazione collettiva - precisazioni
Periodi di guida e di riposo dei conducenti (Reg. CE 561106) e apparecchi di controllo/registrazione (Reg. CEE 3821185). Quesiti e chiarimenti interpretativi.
Art. 23 bis comma 9 - Deroga al divieto di partecipazione alle gare per gli affidatari diretti.
Decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Articolo 21. Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate.
Gare regionali e gestori unici: una scelta efficiente? (a cura di Simone Gragnani)
Articolo 23-bis comma 9 - principio di reciprocità e deroga prime gare"""rticolo 23-"
Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.
Testo del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2011), coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106 (in questa stessa G.U. alla pag. 1), recante: «Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.».
Sequestro Art. 214 C.d.S. - Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo. Quesito
Imposta sostitutiva sugli emolumenti relativi alla produttività aziendale - Art. 53 d.l. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e comma 47 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011) – Ulteriori chiarimenti.