Statuto
STATUTO dell’Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (A.N.A.V.) approvato dall’Assemblea dei Soci il 5 dicembre 2019 Indice
TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO
ART. 1 – Vision e mission 1.L’Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori, in forma abbreviata A.N.A.V. (di seguito “l’Associazione”), è l’Associazione delle imprese che operano nei settori dei:
così come identificati dai codici Ateco assegnati da Confindustria alla competenza organizzativa e di rappresentanza della stessa. L’Associazione ha sede a Roma, in piazza dell’Esquilino, n. 29. 2. L’Associazione aderisce come Associato effettivo alla Confederazione Generale dell’Industria Italiana secondo quanto previsto dall’articolo 4 dello Statuto confederale, rivestendo il ruolo di componente nazionale di categoria del sistema di rappresentanza dell’industria italiana, quale stabilito dallo statuto della confederazione stessa e in dipendenza di ciò acquista i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci. 3. L’Associazione adotta nella propria denominazione, il logo e gli altri segni distintivi di Confindustria con le modalità stabilite nel regolamento unico per il sistema Confindustria. 4. L’Associazione adotta altresì il Codice etico confederale e la carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla loro osservanza. 5. Su delibera del Consiglio di Presidenza l’Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazioni e compiti, delegazioni o uffici staccati in altre località del territorio nazionale. 6. Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema l’Associazione realizza la sua mission attraverso il perseguimento di tre obiettivi:
A tal fine, l’Associazione è impegnata a:
ART. 2 – Attività istituzionali 1. Nel quadro delle attività istituzionali del sistema di cui all’articolo 2 dello Statuto confederale ed in raccordo alla propria mission, l’Associazione persegue i seguenti scopi:
2. Su delibera del Consiglio Generale l’Associazione ha facoltà di realizzare ogni ulteriore azione o attività che appaia rispondente e coerente con la propria vision e la propria mission. 3. Per raggiungere le finalità di cui sopra, l’Associazione, a titolo esemplificativo:
4. L’Associazione non ha scopi di lucro, è apartitica, persegue i suoi obiettivi mantenendo la propria indipendenza ed autonomia e si impegna ad operare nel rispetto dei principi del mercato e della libera concorrenza. L’Associazione può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi. 5. L’Associazione riconosce tra i suoi valori fondanti il rifiuto di ogni rapporto con soggetti o organizzazioni criminali che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge. TITOLO II RAPPORTO ASSOCIATIVO
ART. 3 – Soci 1. Possono aderire all’Associazione come soci effettivi le imprese, in forma singola o associata, aventi sede legale nel territorio nazionale o anche all’estero (purché, in questo caso, abbiano stabilito nel territorio nazionale proprie sedi o filiali), la cui attività consista nello svolgimento di:
Tali imprese devono:
2. Possono essere soci effettivi le imprese artigiane, i consorzi di produzione e le società cooperative, queste ultime previo parere favorevole della Confindustria. 3. Non possono essere soci effettivi le imprese aderenti quali soci effettivi ad altre associazioni costituite per analoghi scopi e aderenti ad organismi diversi da Confindustria. 4. Le modalità di adesione delle imprese riunite in forma associata sono regolate sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio Generale con apposito regolamento. 5. All’Associazione possono altresì aderire quali soci aggregati: a) imprese ed organizzazioni costituite tra imprese che svolgono attività riconducibili alla mobilità dei cittadini o che non possiedano requisiti per essere inquadrate come soci effettivi, ma presentino elementi di complementarietà, strumentalità e raccordo economico con l’imprenditoria istituzionalmente rappresentata; b) altre imprese che, svolgendo i servizi di cui al comma 1, aderiscano quali soci effettivi ad altri organismi rappresentativi. 6. E’ inoltre facoltà dell’Associazione rappresentare e dare assistenza ad altre realtà imprenditoriali, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Generale, tenendo in ogni caso presente l’esigenza di non snaturare le finalità generali e la qualificazione rappresentativa dell’Associazione. 7. Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati. 8. Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell’Associazione e nell’analogo registro tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l’appartenenza dell’impresa al sistema.
ART. 4 – Ammissione e durata del rapporto associativo 1. La domanda d’ammissione all’Associazione, redatta su appositi moduli ed indirizzata al Presidente dell’Associazione, deve essere sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale e contenere l’integrale accettazione delle norme del presente statuto, dei regolamenti, del Codice Etico confederale e della Carta dei valori associativi. 2. I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale anche con riferimento al Codice etico confederale. A tal fine la struttura tecnico-organizzativa dell’Associazione conduce apposita istruttoria, diretta altresì ad accertare il possesso dei requisiti per l’inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente articolo 3. 3. Nella domanda d’ammissione l’impresa richiedente deve indicare le persone che ne hanno la rappresentanza legale, la natura delle attività esercitate, il numero dei dipendenti ed ogni altro dato relativo all’attività esercitata previsto nell’apposito modulo. Nella domanda deve essere sottoscritto altresì l’impegno a versare la quota associativa relativa al primo anno di adesione entro i 15 giorni successivi alla data in cui è stata comunicata l’ammissione. 4. L’accoglimento delle domande d’ammissione è di competenza del Consiglio Generale, che decide a maggioranza semplice con scrutinio palese, sentita la Sezione territorialmente competente. La decisione è comunicata a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno all’interessato e, mediante avviso sul sito internet dell’Associazione, a tutti i soci. 5. L’accoglimento della domanda d’ammissione comporta l’impegno a far parte dell’Associazione per un biennio e scade il 31 dicembre del secondo anno successivo all’adesione, e s’intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio qualora non siano state presentate dimissioni con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza. 6. Avverso il mancato accoglimento della domanda le imprese hanno la facoltà di ricorrere, senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dal rigetto. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.
8. Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.
ART. 5 – Obblighi delle imprese 1. Con l’iscrizione all’Associazione, le imprese s’impegnano:
2. I soci effettivi si impegnano a non aderire in qualità di soci effettivi ad altre associazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenti con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l’assunzione di cariche associative nelle predette organizzazioni concorrenti. 3. Le imprese sono altresì obbligate ad accettare ed osservare le decisioni dei Probiviri. 4. L’attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi di deontologia professionale ed imprenditoriale e non deve essere lesiva dell’immagine della categoria tutelata dall’Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti. 5. Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo sussiste anche per le imprese del gruppo l’obbligo dell’adesione all’Associazione. 6. L’impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi.
ART.6 – Diritti dei soci 1. I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall’Associazione e quelle derivanti dall’appartenenza al sistema confederale. 2. I soci effettivi hanno diritto di elettorato attivo e passivo negli organi dell’Associazione e delle Sezioni territoriali, purché in regola con gli obblighi statutari, secondo le modalità previste dal presente statuto. 3. I soci aggregati partecipano ed intervengono all’Assemblea. I soci aggregati di cui alla lettera a) dell’articolo 3, comma 5 non hanno capacità di elettorato attivo e passivo; quelli di cui alla lettera b) del medesimo articolo 3, comma 5 hanno capacità di elettorato attivo negli organi delle Sezioni territoriali e non possono ricoprire le cariche sociali.
5. Ciascun socio ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all’Associazione ed al sistema confederale, nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall’apposito regolamento unico per il sistema Confindustria.
ART. 7 – Sanzioni 1. E’ sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Probiviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica. 2. Alle violazioni dei doveri dei soci si applicano le seguenti sanzioni deliberate, salvo che non sia diversamente previsto, dal Consiglio Generale:
3.Le sanzioni vengono deliberate in alternativa o anche cumulativamente. 4.E’ ammesso il ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate dagli organi e, per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri, il ricorso agli altri Probiviri eletti dall’Assemblea. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal successivo articolo 18 e dal regolamento unico per il sistema Confindustria.
ART. 8 – Cessazione dalla qualità di socio 1. L’associato cessa di far parte dell’Associazione per:
2. L’impresa il cui rapporto associativo cessa è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:
3. Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna, nonché la titolarità delle cariche sociali all’interno dell’Associazione e del sistema confederale. TITOLO III STRUTTURA ASSOCIATIVA
ART. 9 – Organi 1. Sono organi dell’Associazione:
ART. 10 – Assemblea – Partecipanti e voti 1. L’Assemblea è costituita è costituita dai rappresentanti dei soci effettivi. 2. I soci effettivi non in regola, nell’anno precedente, con il versamento dei contributi associativi stabiliti dall’Associazione, non hanno diritto a partecipare alle votazioni, né di intervenire nella discussione. 3. Ai fini della partecipazione alle votazioni, il versamento dei contributi associativi può essere effettuato fino al giorno precedente la data fissata per l’Assemblea. 4. I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l’accesso alle cariche direttive, ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta. E’ ammessa una pluralità di deleghe tra le imprese che facciano parte di un unico gruppo secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento. Una pluralità di deleghe è ammessa anche per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all’Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea. 5. Al rappresentante di ciascuna impresa associata spetta un numero di voti rapportato al contributo dovuto all’Associazione nell’esercizio finanziario precedente quello durante il quale si svolge l’Assemblea e versato con le modalità stabilite dall’Associazione ai sensi del presente statuto. 6. Per le imprese nuove associate, si prende a riferimento il contributo effettivamente versato nell’anno d’iscrizione. 7. L’attribuzione dei voti per i soci effettivi avviene con il seguente criterio:
ART. 11 – Convocazione dell’Assemblea 1. L’Assemblea è ordinaria o straordinaria. 2. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno per l’approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva, nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie. 3. Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l’anno, indipendentemente dai contenuti posti all’ordine del giorno, ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria. 4. L’assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza, mediante lettera circolare da inoltrare a ciascuna associata mediante posta elettronica o altro mezzo equivalente idoneo ad assicurare l’avvenuta ricezione. Il termine di preavviso è ridotto a 5 giorni in caso di urgenza. 5. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, anche in seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno con la puntuale elencazione degli argomenti da trattare. L’ordine del giorno può essere integrato fino alle 48 ore precedenti la riunione su iniziativa del Presidente con esclusione, in ogni caso, di integrazioni riguardanti adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento. L’ordine del giorno può essere altresì integrato in apertura dei lavori se richiesto da almeno il 70% dei voti presenti in Assemblea, che rappresentino almeno il 20% di quelli totali. 6. La documentazione relativa agli argomenti da trattare deve essere resa disponibile tempestivamente. 7. L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente quando il Consiglio Generale lo ritenga opportuno ovvero su domanda motivata contenente gli argomenti da porre all’ordine del giorno, quando ne facciano richiesta scritta le imprese associate che rappresentino almeno un quinto della totalità dei voti spettanti al 31 dicembre dell’anno precedente e che siano in regola con i contributi associativi disposti dal presente statuto ovvero quando ne facciano richiesta i Revisori Contabili, limitatamente alle questioni connesse con l’esercizio delle funzioni ad esso affidate. 8. La richiesta di convocazione dell’Assemblea dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all’ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, il Presidente deve provvedervi entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta. In caso contrario, sarà effettuata entro i successivi dieci giorni ad iniziativa dei proponenti. 9. La convocazione dell’Assemblea straordinaria deve intervenire nel rispetto dei termini e delle modalità previsti per l’Assemblea ordinaria. 10. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun delegato in Assemblea.
ART. 12 – Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea 1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente designato dal Presidente o dal più anziano in carica; in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano d’età e, in mancanza, da uno degli intervenuti designato dalla stessa Assemblea. 2. Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno il 20% dei voti esercitabili. Le Assemblee sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati salvo i casi di adempimenti elettorali per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 20% dei voti esercitabili. Per le delibere aventi ad oggetto modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 29 e 30. 3. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei voti presenti qualunque sia il numero dei voti rappresentati senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una maggioranza diversa. Le schede nulle rilevano sempre nel calcolo del quorum. In caso di parità di voti decide il presidente dell’Assemblea, fatta eccezione per le elezioni delle cariche sociali e per le deliberazioni relative all’approvazione dei bilanci, per le quali la votazione è ripetuta. 4. Per le votazioni si segue il metodo che viene suggerito dal Presidente, tra alzata di mano, appello nominale e scrutinio segreto, a meno che l’Assemblea non decida diversamente. Per le nomine e le deliberazioni relative a persone si procede con voto segreto previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate. Si procede in ogni caso a scrutinio segreto quando ne facciano richiesta le imprese associate che rappresentino almeno un quarto dei voti assembleari, salvo che per le deliberazioni relative a modifiche statutarie e scioglimento per le quali si procede per appello nominale o voto palese su supporto cartaceo. 5. Per le procedure di votazione a scrutinio segreto si applicano le disposizioni del regolamento unico per il sistema Confindustria 6. Di ogni Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e riportato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari. Funge da Segretario il Direttore dell’Associazione o, in caso di sua assenza, una persona designata dall’Assemblea. Il verbale si intende approvato per silenzio-assenso decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sul sito associativo. 7. Le deliberazioni dell’Assemblea prese in conformità del presente statuto vincolano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salva la facoltà di recesso.
ART. 13 – Attribuzioni dell’Assemblea 1. Rientra nei compiti dell’Assemblea ordinaria annuale:
2. Il bilancio consuntivo e la delibera contributiva approvati dall’Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.
ART. 14 – Consiglio Generale 1. Il Consiglio Generale è l’organo deliberante ed amministrativo dell’Associazione ed è composto dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, dagli ultimi due Past President purché ancora soci e privi di incarichi politici, dai Vice Presidenti, da tre membri scelti dal Presidente tra figure che siano espressione particolarmente significativa dell’ambito associativo e di rappresentanza dell’Associazione, da un numero di rappresentanti eletti dall’Assemblea non inferiore ad un decimo del totale dei componenti, dai Presidenti delle Sezioni territoriali eletti con i criteri di cui all’articolo 23 e da un numero di membri, sino ad un massimo di trenta, nominati dalle Assemblee delle Sezioni territoriali e ratificati dall’Assemblea nazionale, scelti tra i rappresentanti delle imprese associate in proporzione ai contributi espressi da ciascuna Sezione territoriale secondo i criteri indicati nel regolamento ed in modo tale che siano equamente rappresentate le attività di cui all’articolo 3, comma 1. 2. I consiglieri così nominati durano in carica un biennio e sono rieleggibili. La permanenza nella carica non può superare complessivamente sei bienni consecutivi allo stesso titolo. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato. 3.Ai fini della ricostituzione il Presidente dell’Associazione provoca o sollecita le elezioni dei nuovi componenti. 4. Eventuali ritardi o mancanze di elezione non impediscono l’entrata in carica del Consiglio Generale nelle persone di coloro che già sono nominate, sempreché rappresentino almeno la metà dei componenti statutariamente previsti. I componenti eventualmente eletti nel corso del biennio restano comunque in carica sino alla scadenza del Consiglio Generale. 5. Sono invitati permanenti al Consiglio generale, senza diritto di voto, i Revisori contabili e i Probiviri ed i Past President che non siano già componenti di diritto. Su proposta del Presidente, sono ammessi altri invitati permanenti, senza diritto di voto, scelti tra i rappresentanti di imprese aderenti, fino al limite di un quinto dei componenti elettivi. 6. Il Consiglio Generale è convocato in via ordinaria ogni quattro mesi oppure in via straordinaria quando lo ritenga necessario il Presidente ovvero sia fatta richiesta scritta da un quarto dei membri. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera spedita almeno 7 giorni prima della riunione tramite posta elettronica o altro mezzo idoneo ad assicurarne l’avvenuto ricevimento. In caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a tre giorni prima della riunione. 7. In caso di richiesta di convocazione da parte dei membri del Consiglio Generale il Presidente deve provvedervi entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta. In caso contrario, sarà effettuata entro i successivi dieci giorni ad iniziativa dei proponenti. 8. L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione del luogo, del giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. L’ordine del giorno può essere integrato di iniziativa del Presidente fino alle 24 ore precedenti la riunione e in apertura dei lavori quando ne facciano richiesta almeno la metà dei componenti, con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento. 9. La documentazione relativa agli argomenti da trattare deve essere resa disponibile tempestivamente. 10. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente designato dal Presidente o dal più anziano in carica. 11. Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando sia presente almeno 1/3 dei componenti e siano state adottate dalla maggioranza dei presenti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche; le schede nulle rilevano sempre per il calcolo del quorum. In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente o di chi fa le veci. Sono fatte salve le diverse maggioranze stabilite per gli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento. 12. Per le votazioni si segue il metodo che viene suggerito dal Presidente, tra alzata di mano, appello nominale e scrutinio segreto. Per le nomine e le deliberazioni relative a persone si procede con voto segreto, senza tener conto delle schede bianche, previa nomina di due scrutatori. Si procede in ogni caso a scrutinio segreto quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei membri del Consiglio, salvo i casi di delibere concernenti modifiche statutarie e scioglimento per le quali si procede con appello nominale o voto palese su supporto cartaceo. 13. Per le procedure di votazione a scrutinio segreto si applicano le disposizioni del regolamento unico per il sistema Confindustria. 14. Ogni consigliere, anche se partecipa a più titoli al Consiglio Generale, ha diritto ad un solo voto e non sono ammesse deleghe. 15. Se vengono a mancare uno o più consiglieri il Presidente dell’Associazione, entro 60 giorni, deve convocare il Consiglio Generale il quale a maggioranza provvede a sostituirli su segnalazione della Sezione territoriale competente. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina. 16. Di ogni riunione del Consiglio Generale si redige, in forma sintetica e a cura del Direttore generale, apposito verbale che, una volta letto e approvato nella successiva riunione del Consiglio stesso, viene trascritto nel registro. 17. Il Consiglio ha il compito di:
18. Sono competenze inderogabili del Consiglio Generale quelle di cui alle lettere e), f), g), i), j) e q) del precedente comma 17.
ART. 15 – Consiglio di Presidenza 1. Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente che lo presiede e da un numero massimo di otto Vice Presidenti. L’ultimo Past President partecipa come invitato permanente. 2. Sono ammessi anche altri inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all’ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell’attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui al comma precedente. 3. Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla normale scadenza del Presidente. 4. Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni due mesi. 5. La convocazione di norma è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo posta elettronica almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni. 6. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elencazione degli argomenti da trattare. L’ordine del giorno può essere integrato di iniziativa del Presidente fino alle 24 ore precedenti la riunione e in apertura dei lavori quando ne facciano richiesta almeno la metà dei componenti, con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento. 7. La documentazione relativa agli argomenti da trattare deve essere resa disponibile con tempestività. 8. Le deliberazioni sono validamente assunte quando sia presente almeno la metà dei componenti in carica. Ciascun componente ha diritto ad un voto, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto di astenuti e schede bianche. Le schede nulle rilevano sempre nel calcolo del quorum; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. 9. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, tra alzata di mano, appello nominale e scrutinio segreto. Per le nomine e le deliberazioni relative a persone si procede con voto segreto, tenendo conto delle schede bianche, previa nomina di uno scrutatore. Si procede in ogni caso a scrutinio segreto quando ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio di Presidenza, salvo i casi di delibere concernenti modifiche statutarie e scioglimento per le quali si procede con appello nominale o voto palese su supporto cartaceo. 10. Per le procedure di votazione a scrutinio segreto si applicano le disposizioni del regolamento unico per il sistema Confindustria. 11. Di ogni riunione del Consiglio di Presidenza si redige, in forma sintetica e a cura del Direttore generale, apposito verbale che, una volta letto e approvato nella successiva riunione del Consiglio stesso, viene trascritto nel registro. 12. Il Consiglio di Presidenza ha il compito di:
13. Sono competenze inderogabili del Consiglio di Presidenza la definizione ed attuazione dei piani per l’azione a medio e lungo termine, la nomina e revoca di rappresentanti esterni e l’approvazione della proposta di bilancio consuntivo e delibera contributiva, di cui alle lett. a), f) e j) del precedente comma 12.
ART. 16 – Presidente 1. Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea su proposta del Consiglio Generale. I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all’articolo 20 previa consultazione dei soci. 2. Il Presidente ha, ad ogni effetto di legge e statutario, la rappresentanza dell’Associazione anche di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori alle liti, nonché la firma che può delegare ad un Vice Presidente o al Direttore generale. Al Presidente competono:
3. Spetta al Presidente nominare un Advisory board composto da un massimo di nove membri scelti tra esponenti del sistema associativo o provenienti dal mondo accademico e dalla società civile. Partecipano all’Advisory board come invitati del Presidente tutti i Past President. L’Advisory board così nominato resta in carica per la durata del mandato del Presidente. 4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vice Presidente più anziano in carica esercita a pieno titolo tutte le funzioni del Presidente. 5. Venendo a mancare il Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l’iter procedurale per l’elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi e l’Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi. Il Presidente eletto dura in carica sino all’Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato. 6. Il Presidente dura in carica per un massimo di quattro anni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni, salvo quanto previsto dal successivo art. 20, co. 11 del presente Statuto. 7. Il Presidente uscente è membro di diritto, in veste di Past President, del Consiglio Generale e, durante il mandato del nuovo Presidente, partecipa come invitato permanente alle riunioni del Consiglio di Presidenza.
ART. 17 – Vice Presidenti 1. Nella realizzazione del programma quadriennale di attività il Presidente è affiancato fino ad un massimo di otto Vice Presidenti eletti dall’Assemblea su proposta dello stesso Presidente approvata dal Consiglio Generale. 2. Il Presidente designato dal Consiglio Generale indica i Vice Presidenti i cui nominativi sono sottoposti, in una riunione successiva a quella di designazione, all’approvazione del Consiglio Generale. Il Consiglio Generale delibera su un numero di Vice Presidenti non inferiore a ¾ degli eleggibili con votazione a scrutinio segreto per approvazione o non approvazione della proposta del Presidente designato. Eventuali altre designazioni potranno essere effettuate in un’Assemblea successiva. L’Assemblea, con un’unica votazione, elegge il Presidente e i Vice Presidenti ed approva il programma di attività. Non è mai ammessa l’elezione dei Vice Presidenti in Consiglio Generale. 3. I Vice Presidenti devono essere scelti tra i rappresentanti delle imprese associate come definiti dall’articolo 22 del presente statuto in modo da garantire la massima rappresentatività in relazione alle diverse dimensioni d’impresa e alle attività di trasporto contemplate dall’articolo 3, comma 1. 4. Il Presidente conferisce ai Vice Presidenti deleghe, sia specifiche che generali, al fine di poter concretamente collaborare con loro nelle aree d’attività di cui all’articolo 3 dello statuto. In particolare i Vice Presidenti, con i criteri di cui all’articolo 21, comma 1, ed in collaborazione con il Direttore generale, presiedono le Commissioni tecniche di cui all’articolo 21. 5. I Vice Presidenti durano in carica per la durata del mandato del Presidente e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore. 6. I Vice Presidenti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta. Un’ulteriore rielezione è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari ad un mandato. 7. Se vengono a mancare uno o più Vice Presidenti, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti utilizzando gli stessi criteri di cui al comma 1 del presente articolo. La nomina dei sostituti è ratificata dall’Assemblea ordinaria.
ART. 18 – Organi di controllo 1. Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili. 2. I Probiviri sono in numero di cinque e i Revisori contabili in numero di tre, di cui almeno uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili. Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall’Assemblea di ogni quadriennio dispari. Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio generale. 3. La carica di Proboviro e quella di Revisore contabile è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di un’altra organizzazione confederale e di Confindustria nonché con tutte le altre cariche dell’Associazione e le omologhe cariche del sistema associativo. 4.Le modalità di elezione e di funzionamento degli organi di controllo sono quelle contenute nel Titolo IV, Capo V del regolamento unico di Confindustria. 5. Spetta a tre Probiviri, costituiti in collegio arbitrale, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci e tra questi e l’Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. 6.L’incarico arbitrale può essere rifiutato solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal codice di procedura civile. La ricusazione dei Probiviri è ammessa solo nei casi e con le modalità previste dal codice di procedura civile, con decisione del Collegio speciale. 7.Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma pari a dieci volte il contributo minimo, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità previste nel regolamento unico di Confindustria e nel regolamento di attuazione dello statuto confederale in quanto compatibili. L’importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell’ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio. 8. All’inizio di ogni anno i Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa. 9. L’appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti Probiviri eletti dall’Assemblea riuniti in Collegio di riesame. 10. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno. 11. I Revisori contabili vigilano sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all’Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo. 12. I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall’ordinamento generale.
ART. 19 – Direttore Generale 1. Il Direttore generale coadiuva il Presidente ed i Vice Presidenti nella esecuzione dell’attività associativa ed attua le direttive del Presidente, nonché le disposizioni adottate dagli organi dell’Associazione, con facoltà di proporre soluzioni e provvedimenti atti al conseguimento delle finalità associative. 2. Il Direttore generale è responsabile del funzionamento di tutti gli uffici associativi e provvede al buon andamento dei medesimi. 3. Egli sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione, autorizzando, sentito il Presidente, le operazioni di investimento e disinvestimento mobiliare, i pagamenti e le riscossioni e firmando le relative quietanze, curando altresì che siano effettuati tutti gli altri adempimenti contabili ed amministrativi. Provvede alla preparazione del bilancio preventivo e consuntivo, sotto la diretta responsabilità del Presidente. Propone l’articolazione della struttura organizzativa degli uffici e delle aree di attività associativa al Presidente, per l’approvazione da parte del Consiglio di Presidenza, l’assunzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del personale dipendente. Propone altresì eventuali contratti di lavoro autonomo e consulenze. Svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente statuto. 4. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell’Associazione.
ART. 20 – Commissione di designazione 1. In occasione della nomina del Presidente dell’Associazione è costituita una Commissione di designazione composta da tre membri, scelti tra imprenditori associati in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi. La scelta è effettuata mediante sorteggio all’interno di un elenco di almeno cinque nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri in coordinamento con tutti i Past President. 2. La Commissione di designazione, di cui non possono far parte il Presidente in carica e i Vice Presidenti, è eletta entro il mese di gennaio dell’anno di scadenza del Presidente. 3. Le consultazioni della Commissione hanno una durata da due a sei settimane e devono riguardare un’ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci al fine di favorire l’emersione di candidature e raccogliere indicazioni e proposte per le strategie associative.. 4. Nella prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione può ricevere eventuali auto-candidature con i relativi programmi e curriculum vitae dei candidati e ne verifica d’intesa con il Collegio speciale dei Probiviri il profilo personale, e professionale ed associativo, nonché il possesso dei requisiti richiesti. Le auto-candidature devono essere formalizzate con il sostegno di almeno il 10% dei voti assembleari attribuiti ad imprese iscritte in regola con il versamento dei contributi per l’anno precedente e con gli altri obblighi associativi. La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l’emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l’obbligo di sottoporre al voto del Consiglio generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari. La Commissione, con le modalità dalla stessa stabilite, comunica alle imprese iscritte i nominativi dei candidati emersi e degli autocandidati con le relative linee programmatiche. 5. Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. 6. Alla Commissione spetta di indicare la dimensione del consenso su ciascun candidato. La relazione viene sottoposta al Consiglio generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all’elezione dell’Assemblea. 7. Il Consiglio Generale decide a maggioranza senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle. Se nel corso della prima votazione non è raggiunta la maggioranza si adottano le procedure previste dal regolamento unico per il sistema Confindustria. 8. Il Consiglio Generale può designare un unico candidato Presidente sul quale dovrà votare l’Assemblea. 9. Il Presidente designato rappresenta al Consiglio Generale le linee generali del programma di attività per la durata del suo mandato. Il Consiglio Generale le approva per la successiva deliberazione da parte dell’Assemblea. 10. Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle. 11. In caso di assenza di candidati la Commissione, previo parere favorevole del Collegio speciale dei Probiviri confederali, può proporre al Consiglio Generale la conferma del Presidente uscente per un solo biennio. Il Consiglio Generale decide con la presenza di almeno i tre quarti dei componenti ed il voto favorevole di almeno l’80% dei membri votanti. La stessa proposta dovrà ricevere il voto favorevole del 75% dei voti presenti in Assemblea. 12. Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea. 13. Per la procedura di elezione del Presidente si applicano le disposizioni del regolamento unico per il sistema Confindustria. 14. Spetta alla Commissione di designazione assicurare il rispetto del Codice etico e dei valori associativi in ordine all’eventuale coinvolgimento di sedi improprie per il confronto tra i candidati, con particolare riferimento ad eventuale esternazioni mediatiche di promozione della propria candidatura o di espressione di appoggio. Comportamenti in contrasto con quanto previsto dal periodo precedente potranno determinare, su richiesta della Commissione di designazione, l’intervento del Collegio speciale dei Probiviri e l’irrogazione di sanzioni, fino alla esclusione dalla competizione elettorale.
ART. 21 – Commissioni tecniche 1. Il Consiglio Generale nomina i componenti delle Commissioni tecniche di cui al presente articolo. Le Commissioni sono presiedute da un Vice Presidente incaricato dal Presidente con la collaborazione del Direttore generale. 2. I membri delle Commissioni tecniche sono scelti tra esperti di comprovata capacità nelle materie di carattere giuridico, economico e tecnico. 3. Alle riunioni partecipano di diritto i responsabili dei competenti uffici associativi. 4. Le Commissioni tecniche, nell’esercizio della funzione consultiva tesa a supportare l’attività degli organi statutari, hanno il compito di esprimere il parere sulle specifiche problematiche delineate ai successivi commi, operando con l’ausilio dei competenti uffici associativi. 5. Esse possono altresì sottoporre proposte e soluzioni tecniche inerenti le problematiche esaminate nonché, al fine di favorire la diffusione e l’approfondimento delle tematiche di settore, la promozione di convegni, pubblicazioni e interventi a livello specialistico o di pubblica opinione. 6. Le Commissioni tecniche sono, di norma, le seguenti:
7. Le Commissioni sono convocate almeno due volte all’anno, nonché tutte le volte che il Vicepresidente incaricato e/o il Direttore generale lo ritengano necessario in relazione all’insorgere di specifiche problematiche. 8. Il Consiglio Generale può nominare ulteriori commissioni o gruppi di lavoro.
ART. 22 – Cariche sociali 1. Le cariche associative sono riservate ai rappresentanti di imprese che abbiano una responsabilità aziendale di grado rilevante. 2. Per rappresentanti delle imprese aderenti all’Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell’impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell’impresa muniti di specifica procura. 3. La sopravvenuta mancanza di tali requisiti è motivo di automatica decadenza dalla carica dichiarata dall’organo di appartenenza e, per il Presidente ed i Vice Presidenti, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall’Assemblea. Costituisce altresì causa di decadenza dalla carica l’oggettivo impedimento, di qualsiasi natura, protratto per oltre sei mesi consecutivi, a svolgere le funzioni. Decadono altresì dalle cariche i componenti elettivi che, non intervengano alle riunioni per cinque volte consecutive e, comunque, quelli che nell’anno solare non siano intervenuti ad almeno metà delle riunioni indette. I componenti sono dichiarati decaduti dall’organo di appartenenza. 4. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Probiviri deriva la non rieleggibilità per almeno due mandati successivi. 5. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell’immagine dell’organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l’applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria. L’accesso alle cariche associative è subordinato alla regolarità dell’inquadramento dell’impresa rappresentata. 6. Nelle votazioni su liste di candidati alle cariche elettive il numero dei candidati deve essere superiore a quello degli eligendi. Spetta al Presidente attivare ogni azione organizzativa per promuovere e realizzare il raggiungimento di tale obiettivo. In caso di oggettiva e verificata impossibilità, se i candidati sono in numero inferiore agli eligendi, occorre ridurre proporzionalmente il numero degli eligendi stessi. In presenza di un numero di candidati almeno pari a quello dei seggi, si predispone una lista aperta con possibilità per ciascun votante di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte, sempre nel rispetto del numero massimo ammesso. In caso di raccolta di un numero di candidature superiore ai seggi, le preferenze non possono eccedere i due terzi dei seggi da ricoprire. 7. La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell’Associazione. La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell’Associazione. 8. Le cariche sociali sono gratuite. Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile. E’ fatta salva la facoltà del Consiglio Generale di disporre rimborsi spese per i Revisori Contabili. 9. In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l’accesso alle cariche direttive di Presidenza, anche di Sezione territoriale, e di Vice Presidenti dell’Associazione è condizionato, oltre che al rispetto dei requisiti di cui al precedente comma 5, al doppio inquadramento dell’impresa rappresentata e, all’interno della stessa impresa, alla titolarità di funzioni che comportino una responsabilità aziendale di grado rilevante. Per il Presidente il requisito deve sussistere al momento della presentazione delle proposte di candidatura al Consiglio Generale e per i Vice Presidenti al momento dell’elezione. Eventuali perdite sopravvenute del predetto requisito richiedono una soluzione entro i successivi dieci giorni dalla formale contestazione della situazione. 10. Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatte salve quelle di cui all’articolo 18 del presente statuto. 11. L’attribuzione di una carica sociale nel corso di un mandato si intende limitata al periodo residuo. 12. Il Presidente ed i componenti il Consiglio di Presidenza sono eletti in anni diversi da quelli in cui sono eletti i componenti il Consiglio Generale, i Revisori Contabili ed i Probiviri. TITOLO IV SEZIONI TERRITORIALI
ART. 23 – Organizzazione e funzionamento delle Sezioni territoriali 1. Le imprese associate di una determinata regione, o di più regioni territorialmente contigue, che esercitano servizi di trasporto viaggiatori di cui all’articolo 3, comma 1 e 2 dello statuto, riunite in assemblea costituente sotto la presidenza di un Vice Presidente nazionale designato dal Consiglio di Presidenza, possono istituire una Sezione territoriale. Le Sezioni territoriali ispirano i propri princìpi regolatori e di comportamento alle norme del presente statuto, dei relativi regolamenti, nonché ai principi generali di riferimento del sistema confederale, al Codice etico confederale e alla Carta dei valori associativi. Esse, pertanto, adottano le norme organizzative di cui al presente statuto. Gli organi della Sezione territoriale sono:
2. I compiti e le funzioni dei predetti organi sono gli stessi degli omologhi nazionali. 3. Debbono altresì essere rispettate le cadenze temporali di durata delle cariche e di convocazione per i similari organi nazionali. 4. Il Presidente della Sezione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 16, comma 6, è rieleggibile per un secondo mandato consecutivo, qualora la rielezione sia accompagnata dal voto favorevole di almeno i due terzi delle imprese. Dopo il secondo mandato un’ulteriore rielezione è ammessa solo dopo che sia trascorso l’intervallo di un quadriennio. 5. L’Assemblea della Sezione territoriale è composta da tutte le imprese residenti nel territorio di competenza che esercitano i servizi di trasporto viaggiatori di cui all’articolo 3, comma 1. 6. Il Presidente della Sezione territoriale è eletto dall’Assemblea tra i rappresentanti delle imprese di cui al comma precedente che aderiscano all’Associazione in qualità di soci effettivi. 7. Il Consiglio Generale della Sezione territoriale è composto da un numero di membri scelti tra i rappresentanti delle imprese di cui ai commi precedenti come definiti dall’articolo 22 del presente statuto, in modo che siano rappresentate tutte le province e tutte le attività espletate dalle imprese di cui all’articolo 3, comma 1. 8. Gli avvisi di convocazione con gli argomenti da trattare, nonché estratti di qualsiasi verbale delle riunioni degli organi, debbono essere trasmessi anche alla Direzione generale dell’Associazione. 9. Il Presidente dell’Associazione, o su sua delega un Vice presidente o il Direttore generale, può partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee delle Sezioni territoriali. 10. Ove l’attività della Sezione non avvenga a termine di statuto, sì da non assicurare il corretto funzionamento degli organi e ferma restando la possibilità per le imprese aderenti alla Sezione di ricorrere alla procedura di cui all’articolo 11, comma 7, il Presidente dell’Associazione, sentito il Consiglio Generale della Sezione ed il Consiglio di Presidenza nazionale, ha la facoltà di convocare l’Assemblea straordinaria della Sezione al fine di adottare tutte le misure idonee al ripristino della normalità ed assicurare comunque la piena funzionalità della stessa. Fino a quando la funzionalità della Sezione non è stata ripristinata il Presidente, ovvero un Vice presidente da lui delegato, ha la facoltà di adottare, in via sostitutiva, ogni provvedimento ritenuto utile al perseguimento degli obiettivi statutari. 11. Il Consiglio Generale della Sezione territoriale nomina un Segretario il quale è invitato a partecipare, senza diritto di voto, agli organi collegiali della Sezione territoriale. Egli può partecipare su invito del Presidente alle riunioni del Consiglio Generale nazionale. 12. La Sezione ha l’obbligo di comunicare in tempo utile i nominativi designati dalla propria Assemblea quali componenti del Consiglio Generale nazionale ai fini della successiva ratifica da parte dell’Assemblea nazionale.
ART. 24 – Amministrazione delle Sezioni territoriali 1. Le Sezioni territoriali hanno facoltà di compiere tutte le operazioni contabili ed amministrative inerenti alla loro gestione atte ad assicurarne la migliore funzionalità. 2. Per provvedere al loro funzionamento l’Associazione, su conforme deliberazione del Consiglio Generale, ripartisce tra le Sezioni territoriali quota parte dei contributi nella misura annua del 25% dei contributi di competenza dovuti all’Associazione nell’anno precedente a quello di riferimento da parte delle aziende ubicate nel territorio in cui opera la Sezione, fatte salve le eccezioni disciplinate dal Consiglio Generale. 3. In caso di perdurante morosità delle imprese aderenti alle singole Sezioni territoriali, il ristorno è commisurato all’effettivo gettito contributivo prodotto dalla Sezione, secondo modalità stabilite dal Consiglio Generale. 4. La Sezione territoriale, al fine di garantire il miglior funzionamento, può chiedere alle imprese associate nel territorio di competenza contributi integrativi nella misura determinata dall’Assemblea della Sezione territoriale secondo gli stessi criteri adottati per la definizione dei contributi ordinari o di altri eventualmente deliberati dalla stessa Assemblea. L’adozione di provvedimenti del genere non esime le imprese interessate dal corrispondere integralmente all’Associazione nazionale i contributi ordinari e straordinari dovuti. 5. In caso di mancato pagamento degli eventuali contributi integrativi stabiliti dalla Sezione, e ancorché l’associato abbia versato i contributi dovuti all’Associazione nazionale, la Sezione può chiedere al Consiglio Generale nazionale l’adozione dei provvedimenti disciplinari previsti nel presente statuto. TITOLO V PATRIMONIO E BILANCI
ART. 25 – Patrimonio 1. I contributi delle associate, i beni mobili ed immobili acquisiti, gli eventuali avanzi delle gestioni annuali, gli investimenti, gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali, nonché le erogazioni, lasciti e devoluzioni di beni a qualsiasi titolo effettuati, costituiscono il patrimonio dell’Associazione. 2. Con il patrimonio si provvede alle spese per il funzionamento dell’Associazione. 3. Il patrimonio rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo. 4. Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o disavanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale.
ART. 26 – Contributi 1. Le imprese associate sono tenute a corrispondere un contributo annuo nella misura stabilita dall’Associazione secondo modalità stabilite nel presente statuto e nel relativo regolamento di attuazione. 2. Le associate sono altresì tenute a corrispondere eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea. 3. Le quote o contributi associativi riscossi dall’Associazione non sono trasmissibili ad altri soggetti. 4. L’Associazione si riserva il diritto di ottenere anche giudizialmente il pagamento dei contributi innanzi al Foro competente eletto in Roma.
ART. 27 – Bilancio preventivo 1. Per ciascun anno solare è compilato il preventivo di conto economico. 2. Il preventivo di conto economico è opportunamente articolato al fine di rappresentare in modo trasparente proventi ed oneri preventivati per l’anno successivo a quello di approvazione. 3. Il bilancio preventivo è proposto da parte del Consiglio di Presidenza all’approvazione del Consiglio Generale entro il 30 novembre dell’anno precedente l’esercizio cui si riferisce. 4. Eventuali significative variazioni alle determinazioni dell’Assemblea saranno dal Consiglio di Presidenza opportunamente motivate al Consiglio Generale.
ART. 28 – Bilancio consuntivo 1. Per ciascun anno solare è compilato il bilancio consuntivo, redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento unico di Confindustria, costituito da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, prospetto delle fonti e degli impieghi, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, relazione dei revisori contabili. Esso è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea insieme alla relazione del Presidente e a quella dei Revisori contabili. 2. Il bilancio consuntivo revisionato da società o revisori esterni iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia deve essere trasmesso a Confindustria entro il 30 settembre di ciascun anno, secondo quanto previsto dall’apposito regolamento confederale. 3. Il Consiglio Generale deve presentare la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima della data fissata per l’Assemblea. 4. Il bilancio consuntivo e le inerenti relazioni devono restare depositate in copia presso la Direzione Generale dell’Associazione durante i 15 giorni che precedono l’Assemblea affinché i soci aderenti possano prenderne visione. TITOLO VI VARIAZIONI STATUTARIE
ART. 29 – Modifiche dello statuto 1. Le modifiche allo statuto possono essere proposte dalla metà dei componenti del Consiglio Generale, da un quinto delle associate e da almeno tre Sezioni territoriali. Esse devono essere comunicate per iscritto al Consiglio di Presidenza. 2. Sulle proposte di modifica delibera l’Assemblea con voto favorevole di una maggioranza superiore al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 30% dei voti totali esercitabili. 3. Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata/lettera raccomandata, entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo. 4.Le modifiche statutarie possono essere sollecitate anche mediante referendum indetto dal Presidente, su proposta del Consiglio Generale, mediante comunicazione, recante l’indicazione del giorno, ora e luogo dello scrutinio, inviata mediante posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 20 giorni tra la data di indizione e lo scrutinio. 5.La comunicazione di cui al comma precedente deve contenere relazione illustrativa sulle modifiche statutarie sottoposte a referendum e quesiti referendari formulati in modo chiaro e semplice per consentire l’espressione di voto attraverso risposte affermative o negative. 6.Ciascun socio dispone dello stesso numero di voti attribuiti in Assemblea. Per lo svolgimento delle operazioni referendarie è prevista la nomina di due scrutatori.
ART. 30 – Scioglimento dell’Associazione 1. L’Associazione può essere sciolta per deliberazione dell’Assemblea, adottata con voto favorevole di tante imprese che rappresentino i 3/4 del numero totale di voti spettanti a tutte le imprese associate. 2. L’Assemblea procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi e delibera sulla destinazione da dare alle eventuali attività patrimoniali residue. 3. Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalle norme vigenti.
Articolo 31 – Rinvio Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, la normativa e i principi generali di Confindustria, nonché le disposizioni di legge. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ENTRATA IN VIGORE Il presente statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione. |